Sunday 05 September 2010
   
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ART. 126 BIS DEL CODICE DELLA STRADA

Introduzione

La patente a punti italiana non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato ma si affianca efficacemente al sistema di applicazione delle sanzioni accessorie attualmente vigente. Infatti, alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue la sospensione immediata della patente di guida, ma la sua revisione, cioè la verifica – attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici della permanenza nel conducente della necessaria abilità alla guida.

Anche dopo l'introduzione della patente a punti perciò resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Cosa sono i punti e quando vengono persi
Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

· Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio.

· Il divieto di sosta o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comportano riduzione di punteggio, ad eccezione delle soste effettuate negli spazi riservati alla fermata degli autobus o allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.


Cosa succede al momento dell'accertamento
Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione
viene annotata in archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.

· Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta riduzione di punteggio in misura doppia.

· Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo 15 punti.

· Se il conducente non è identificato, la decurtazione del punteggio è posta a carico del proprietario del veicolo salvo che questi non comunichi, entro 30 giorni, l’identità della persona che era alla guida.

Come avviene la decurtazione
La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione).

- Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione e che provvedono entro 30 giorni dal momento in cui l’accertamento è diventato definitivo (sono stati esperiti, cioè, tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a comunicare l’applicazione della sanzione o l’esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del Dipartimento Trasporti Terrestri.

· Il titolare può controllare in tempo reale presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente.

Come si recupera il punteggio
 
· La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale (20 punti).

· Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino ad un massimo di 10.

· Il punteggio perso può essere recuperato frequentando appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E).


Cosa succede al termine del punteggio

· Al termine del punteggio disponibile, è disposta la revisione della patente di guida. Cioè, il conducente è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente.

· La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.

· Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente è sospesa e non può più circolare fino a quando non li ha superati con esito favorevole.

 
LA TABELLA DELLE PENALITA'

10 punti

Gareggiare in velocità con veicoli a motore sulle strade aperte alla circolazione

art. 141, comma 9°, terzo periodo

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h.

art. 142, comma 9°,

Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità

art. 143, commi 12°

Sorpasso effettuato alla guida di veicoli pesanti

art.148, comma 16° terzo periodo

Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni

art. 168, comma 8°

Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali

art. 168, comma 9°

Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali

art. 176, comma 19°

Circolare sulle corsie di emergenza in autostrada o sulle strade extraurbane principali

art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d)

Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo

art. 179, commi 2° e 2° bis

Guidare in stato di ebbrezza

art. 186, comma 2° e 7°

Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti

art. 187, comma 7° e 8°

Darsi alla fuga a seguito di incidente con danni a cose causato dal conducente (se ricorrono le condizioni del secondo periodo)

art. 189, comma 5°

Darsi alla fuga a seguito di incidente con danni a persone

art. 189, comma 6°


5 punti

Violare gli obblighi relativi alla precedenza

art. 145, comma 10°

Passaggio con semaforo rosso

art. 146, comma 3°

Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello

art. 147, comma 5°

Sorpasso a destra di tram in fermata, sorpasso doppio in curva o su un dosso

art. 148, comma15° Con rif. al 3° comma

Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli

art. 149, comma 5°

Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie

art. 150, comma 5° con riferimento all'art.149 comma 5°

Mancato allacciamento delle cinture di sicurezza o dell'uso dei seggiolini per bambini

art. 172 comma 8°


4 punti

Gareggiare in velocità su veicoli non a motore o animali

art. 141, comma 9°, 1° periodo

Circolare contromano (non in curva)

art. 143, comma 11°

Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie

art. 143, comma 13° con riferimento al 5°

Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi

art. 149, comma 6°

Comportamento irregolare nelle strettoie che abbia causato gravi danni a persone o veicoli

art. 150, con riferimento all'art. 149 comma 6°

Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi

art. 154, comma 7°

Omettere di provvedere di adottare le cautele idonee a rendere sicura la circolazione a seguito di caduta di carichi sulla strada

art. 161, comma 2°

Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t.

art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d)

Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito

art. 168, comma 7°

Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio

art. 169, comma 8°

Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte

art. 173, comma 3°

Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente

art. 175, comma 13°

Effettuare retromarcia in autostrada

art. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b)

Omettere di fermarsi quando si è coinvolti in incidenti con soli danni a cose

art. 189, comma 5°

Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (ove il fatto costituisca reato)

art. 192 comma7°


3 punti

Non tenere le distanze di sicurezza

art. 149, comma 4°

Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate

art. 153, comma 10°

Non osservare le prescrizioni di segnalamento dei carichi sporgenti

art. 164, comma 8°

Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t.

art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c)

Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm.

art. 167, comma 7°

Trasportare sugli autobus un numero di persone superiore al consentito.

art. 169, comma 7°

Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni.

art. 171, comma 2°

Non far uso delle cinture di sicurezza ovvero trasportare un minore che non fa uso delle cinture. Alterare il corretto uso delle cinture.

 

art. 172, comma 9°

Conducenti che non osservano le prescrizioni a tutela dei pedoni

art. 191, comma 4

Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

art. 192 comma 6°


2 punti

Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione

art. 141, comma 8°

Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e non superiore a 40 km/h

art. 142, comma 8°

Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata

art. 146, comma 2°

Sorpassare a destra ovvero non osservare le altre regole previste per tale manovra

art. 148, comma 15° con rif. ai commi 2°, 8°

Non far uso dei dispositivi di illuminazione o visiva quando è prescritto

art. 152, comma 3°

Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte

art. 154, comma 8°

Omettere di adoperarsi al fine di evitare pericoli per il traffico avendo provocato ingombro delle carreggiate per perdita del carico o arresto del veicolo

art 161, comma 4°

Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati

art. 162, comma 5°

Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni

art. 165, comma 3

Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t.

art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b)

Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture

art. 169, comma 9°

Mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus

art. 174, comma 4°

Mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti dell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus

art. 174, comma 5°

Trainare veicoli, non rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade

art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a)

Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali)
Rientrano in questa ipotesi:
- lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio;
- esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc.

art. 175, comma 16°

Violare le prescrizioni per la circolazione autostradale, come:
- non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento;
- uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione;
- cambiare corsia di marcia sulle autostrade o sulle superstrade senza la preventiva segnalazione;
- omettere di portarsi a sinistra in caso di arresto del traffico in galleria o su tratti ove manchi la corsia di emergenza;
- impegnare la corsia di emergenza per l’uscita prima di 500 mt. dal casello in condizioni di ingorgo di traffico;
- arrestarsi sulle corsie di scorrimento senza giustificato motivo; oppure una volta fermatosi per emergenza, omettere di portarsi sulle apposite corsie o sulle relative piazzole;
- sostare sulle corsie di emergenza oltre il tempo necessario a superare la situazione che l’ha determinata ovvero superare le tre ore di permanenza sulla corsia di emergenza;
- lasciare in sosta di notte il veicolo sulle autostrade o sulle superstrade senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza;
- lasciare in sosta il veicolo sulle corsie di scorrimento delle autostrade e delle strade extraurbane principali senza collocare ad almeno 100 metri il segnale di pericolo omettere di impegnare per la marcia in autostrada con tre corsie per ogni senso di marcia, per i veicoli lunghi più di 7 metri e di peso superiore a 5 t. la corsia più libera a dx;
- procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade;
- non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio;
- non osservare tutte le cautele previste per i conducenti dei veicoli di servizio, ovvero non tenere in funzione durante tali manovre il dispositivo luminoso lampeggiante

art. 176, comma 21°

Violazione delle norme in tema di circolazione dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze

art. 177 comma5°

Mancato rispetto dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo

art. 178 comma 3°

Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, che sono:
- le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità;
- ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono, inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione. Gli agenti in servizio di Polizia Stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente;
- in ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati

art. 189, comma 9°


1 punto

Uso improprio dei fari

art. 153, comma 11°

Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t.

art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° lett. a)

Trasporto irregolare di persone, animali e oggetti

art. 169, comma 10°

Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le altre prescrizioni circa il trasporto di oggetti sugli stessi veicoli o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote

art. 170, comma 6°

Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus

art. 174, comma 7°

Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo

art. 178, comma 4°

 
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