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PATENTINO PER I CICLOMOTORI

Articolo 116 - Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prove finali, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale del Dipartimento per i Trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informativo, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui all'articolo 123.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A: Motoveicoli di massa complessiva sino a 1.3t;

B: Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3.5t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiori a 3.5 t;
C: Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D: Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E: Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B,C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainando un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D;
altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0.75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale della categoria A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonchè con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui dell'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono (...) guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente de sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, e categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni 21 (ventuno) per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono, inoltre, conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10.Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11.L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ed ad un altro comune, o il cambiamento di abitazione nell' ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza dei titolari della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nei termini di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono le comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole, in tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi , le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentamente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei costi tenuti presso li istituzioni scolastiche, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12.Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1311.

13.Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2065 a euro 8263; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal seguente codice.

13-bis.Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2065.

14. Soppresso

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli munito della patente di guida, ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 131 a euro 524.

16. Soppresso

17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni 60, secondo le norme del capo I, sanzione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui ai comma 13-bis e 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi, o in caso reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da 3 a 12i mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 
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